Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: stand still period

In riferimento al parere 848 si chiede se, la gestione di una gara sopra soglia comunitaria, effettuata tramite procedura telematica ASP (Application Service Provider) di CONSIP, possa rientrare tra i casi per i quali sia possibile soprassedere agli obblighi di attesa di 35 giorni stabiliti dall'istituto dello stand still, potendo quindi divenire alla finale aggiudicazione e conseguente definizione della pratica di acquisto senza tale attesa. Magg. Filippo STIVANI.

L'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice medesimo, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 sopra citato. L'art. 1, comma 2, del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, prevede una deroga alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, del Codice sopramenzionato. Nella fattispecie l'art. 1, comma 2, della L. 120/2020 prevede: I) alla lett, a), per l'affidamento diretto, un innalzamento dell'importo ad euro 150.000 per i lavori e euro 75.000 per servizi e II) alla lett. b), per la procedura negoziata, posto che niente varia per i servizi, una sorta di accorpamento di quelli che sono, per i lavori, i dettati normativi derogati di cui alle lettere b), c), c.bis) e d) dell'art. 36, comma 2 in parola. Pur non risultando il il richiamo dell'art. 32, comma 10, lett.b) alle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) espressamente derogato, il nostro quesito è il seguente: è corretto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120/2020, non applicare il termine dilatorio in caso di affidamenti diretti di lavori fino a 150.000 euro e di servizi fino a 75.000 euro così come in caso di procedure negoziate per affidamento di lavori e servizi sino alla soglia comunitaria?

Con la presente si chiede se è corretto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, non applicare il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 ad una procedura negoziata sottosoglia inerente l'affidamento di lavori pubblici espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Stand still processuale
QUESITO del 06/10/2021

Il divieto a stipulare di cui all’art. 32, comma 11, D. Lgs. 50/2016, è da estendere anche al ricorso in appello al Consiglio di Stato?
L'effetto sospensivo è stato già applicato per l'istanza cautelare al TAR.
Il secondo graduato, vistasi rigettata l'istanza cautelare, ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Argomenti:

Visto il comma 3 dell'art. 50 del DL 77/2021 che stabilisce:
"Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."
Si chiede di confermare o meno che tale deroga non riguardi l'applicazione dello stand still, essendo, tale istituto, previsto all'art. 32 comma 9.

Con la presente, a fini di definizione del relativo campo di applicazione oggettivo, sono a richiedere a codesta Amministrazione, alla luce dell'art. 1, D.L. n. 76/2020, il Vs. parere sull'interpretazione dell'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui specifica che il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. "stand still") non si applica altresì a lavori, forniture e servizi affidati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
L'art. 1, D.L. n. 76/2020 ha sospeso l'efficacia (almeno fino al 30/6/2023) dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, ed ha introdotto una disciplina degli affidamenti sotto soglia che al comma 2, lett. a) e b) di detto art. 1, D.L. n. 76/2020 individua soglie di importo non coincidenti con quelle di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in questi ultimi disposti rientrano cumulativamente le forniture ed i servizi sotto soglia ed i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, mentre l'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020 si estende complessivamente all'intero sotto soglia.
A fronte di ciò si richiede se a Vs. parere, allo stato attuale e fino almeno al 30/6/2023:
- l'esclusione di cui all'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per la parte riferita alle fattispecie ricadenti nell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016, si applichi indistintamente a tutti i lavori, forniture e servizi sotto soglia compresi nell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020;
- oppure se, come sostenuto dallo scrivente, al fine di individuare il campo di applicazione oggettivo dell'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 alla luce dell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020, si debba aver riguardo agli importi rientranti nell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016 e che conseguentemente l'esclusione di cui all'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 si limiti soltanto a forniture e servizi sotto soglia ed a lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

Ad una procedura aperta soprasoglia con criterio offerta economicamente più vantaggiosa e applicazione del meccanismo dell’inversione procedimentale indetta da questo ente per la realizzazione di un'opera finanziata con fondi PNRR hanno partecipato 3 concorrenti.
Un concorrente non è stato ammesso all’apertura dell’offerta economica per punteggio offerta tecnica inferiore alla soglia di sbarramento e un altro è stato escluso per mancato possesso dei requisiti, rilevato in sede di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa. Il terzo concorrente è risultato aggiudicatario.
Si chiede: 1) se nel caso sopradescritto va applicato lo stand still di cui all’art. 32 – C. 9 del D.Lgs. 50/2016;
2) se qualora il concorrente escluso per mancanza dei requisiti fosse nei termini per presentare ricorso avverso l’esclusione il termine dilatorio debba essere applicato.